Esami del primo ciclo 2026: quali tutele per gli alunni con disabilità o DSA?
Con l'avvicinarsi dell'esame conclusivo della terza media, molte famiglie si pongono le stesse domande. Mio figlio, che ha una disabilità certificata o un disturbo specifico dell'apprendimento, sosterrà le stesse prove dei compagni? Le misure scritte nel PEI o nel PDP verranno davvero applicate? E alla fine otterrà un diploma o un altro titolo?
Il decreto ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 ha richiamato l'attenzione sull'esame di Stato del primo ciclo, ma il perimetro delle tutele resta quello di norme già consolidate: il D.Lgs. 62/2017 e il D.M. 741/2017, insieme alla Legge 104/1992 e alla Legge 170/2010. Nell'attività quotidiana dello studio legale a Trani incontriamo genitori che si accorgono troppo tardi di un piano non aggiornato: conoscere le regole prima di giugno serve proprio a evitare questo.
Come si svolge l'esame di terza media per un alunno con disabilità certificata?
La sottocommissione d'esame lavora sulla base del Piano Educativo Individualizzato: valuta le attività effettivamente svolte, le verifiche dell'anno e l'eventuale assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Se necessario, predispone prove differenziate, costruite per misurare i progressi dello studente rispetto alle sue potenzialità e ai livelli di partenza.
Il passaggio più importante per le famiglie riguarda gli effetti di queste prove. Quando sono coerenti con il piano educativo, le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel titolo finale, inoltre, non viene fatta menzione delle modalità differenziate con cui l'esame è stato sostenuto: un dettaglio che tutela la riservatezza del ragazzo nel percorso successivo.
Quali misure spettano agli studenti con DSA e cosa cambia per il diploma?
Per i disturbi specifici dell'apprendimento la logica è diversa: l'alunno affronta le prove d'esame ordinarie, ma con gli strumenti compensativi e le misure dispensative già previste nel Piano Didattico Personalizzato. Tempi più distesi, sintesi vocale, calcolatrice, mappe e formulari, criteri di valutazione che tengano conto del disturbo: nulla di eccezionale, solo la continuità con quanto fatto durante l'anno.
Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la commissione individua contenuti e modalità di una prova orale sostitutiva. Nei casi di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, invece, sono predisposte prove differenziate che, nel primo ciclo, restano comunque valide per il superamento dell'esame. Anche qui il diploma non riporta alcuna annotazione sulle modalità di svolgimento.
Quando viene rilasciato l'attestato di credito formativo al posto del diploma?
L'attestato di credito formativo è un'ipotesi residuale, non la regola. Riguarda principalmente gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami: in quel caso il documento certifica il percorso compiuto e consente l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
Molti genitori arrivano in studio convinti che una prova differenziata comporti automaticamente la perdita del titolo. Non è così, e chiarirlo per tempo cambia le scelte che la famiglia compie nel corso dell'anno scolastico, anche quando si discute delle ore di sostegno o di un ricorso legge 104 collegato al riconoscimento della disabilità.
Cosa fare se il PEI o il PDP non vengono applicati in sede d'esame?
Il primo passo non è il ricorso, ma la ricostruzione documentale. Le tutele scolastiche vivono di atti, verbali e date certe: prima di qualsiasi iniziativa, occorre dimostrare quali misure erano state formalmente riconosciute e come sono state applicate. Utile anche una richiesta scritta di chiarimenti al dirigente scolastico, che fissa la posizione della scuola.
• certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 oppure diagnosi di DSA rilasciata dal servizio sanitario o da struttura accreditata;
• profilo di funzionamento e PEI vigente, con i verbali del Gruppo di Lavoro Operativo;
• PDP sottoscritto da scuola e famiglia, con l'elenco delle misure compensative e dispensative;
• comunicazioni scritte intercorse con l'istituto (e-mail, istanze, riscontri ricevuti);
• verbali della commissione e documentazione delle prove, ottenibili con istanza di accesso agli atti.
Un confronto sul caso di tuo figlio, prima che i tempi si stringano
Ogni situazione va letta singolarmente: contano il contenuto del piano, le motivazioni della scuola e i tempi effettivi. Se ritieni che le misure riconosciute a tuo figlio non siano state rispettate, il modo più utile di procedere è una valutazione preliminare dei documenti. Per un primo orientamento puoi scrivere a legalefanelli@libero.it oppure compilare il form di contatto del sito.
Lo Studio Legale Avv. Ferdinando Fanelli offre assistenza legale a Trani e nella provincia di Barletta-Andria-Trani in materia di contenzioso scolastico e tutela delle persone con disabilità, con un confronto diretto con l'avvocato e un percorso chiaro sui passaggi possibili, anche davanti al Tribunale di Trani. Nessun esito può essere garantito in anticipo: quello che possiamo assicurare è un esame attento e trasparente della tua posizione.


