Domanda di indennizzo e prescrizione del risarcimento: un equivoco da chiarire
Molte famiglie che assistono un congiunto colpito da un'infezione contratta a seguito di trasfusioni o emoderivati degli anni '70-'90 si pongono una domanda cruciale: aver presentato la domanda di indennizzo ai sensi della Legge 210/92 mette al sicuro anche il diritto al risarcimento del danno? È una convinzione diffusa, ma pericolosa, perché rischia di far perdere per prescrizione un diritto ancora azionabile.
Nel nostro lavoro quotidiano a Trani incontriamo spesso persone che hanno ottenuto l'indennizzo statale, ma non sanno di poter agire anche per un risarcimento integrale nei confronti del Ministero della Salute. Sono due binari distinti, con regole di prescrizione diverse. Comprenderne la differenza è il primo passo per tutelare davvero i propri diritti e quelli degli eredi.
Indennizzo e risarcimento sono la stessa cosa?
No, e questa è la distinzione fondamentale. L'indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 è una prestazione di natura assistenziale, riconosciuta dallo Stato a chi ha riportato danni permanenti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Viene erogato a prescindere dall'accertamento di una colpa e consiste in un assegno periodico, cumulabile in alcuni casi con un'indennità una tantum.
Il risarcimento del danno è invece frutto di un'azione civile fondata sulla responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza e controllo. Ha natura extracontrattuale e mira a ristorare integralmente il pregiudizio subìto (danno biologico, morale, patrimoniale). Sono quindi due strumenti autonomi, che possono coesistere: l'indennizzo già percepito può essere scomputato dalle somme liquidate a titolo di risarcimento, ma non lo assorbe né lo sostituisce.
La domanda di indennizzo interrompe davvero la prescrizione del risarcimento?
Qui sta il punto più delicato. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ai sensi della Legge 210/92 non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La ragione è giuridica: si tratta di diritti fondati su titoli diversi, e l'atto rivolto a ottenere l'indennizzo non manifesta la volontà di far valere la pretesa risarcitoria.
Le conseguenze pratiche di questo principio sono concrete e vanno considerate con attenzione:
La domanda di indennizzo tutela solo il diritto all'indennizzo, non quello al risarcimento.
Per interrompere la prescrizione del risarcimento serve un atto specifico, come una richiesta scritta diretta al Ministero della Salute.
Il tempo continua a decorrere anche mentre è in corso la procedura per l'indennizzo.
Chi ha ottenuto l'indennizzo, ma non ha mai formalizzato una richiesta di risarcimento, potrebbe vedersi eccepire la prescrizione.
Da quando decorre la prescrizione del risarcimento da sangue infetto?
La responsabilità del Ministero ha natura extracontrattuale e il diritto al risarcimento è soggetto, di regola, alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 del Codice Civile. Quando il fatto integra un'ipotesi di reato con termine più lungo, può applicarsi un periodo prescrizionale più ampio: è un profilo che va valutato caso per caso.
Il dato più importante, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 576/2008), è che il termine non decorre dalla data della trasfusione, ma dal momento in cui la persona ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, consapevolezza del danno e del suo collegamento con il contagio. Ecco perché molti casi, anche risalenti nel tempo, possono essere ancora perseguibili: occorre però una valutazione tecnica della documentazione sanitaria per individuare il momento esatto di decorrenza.
Come farti assistere dallo Studio Legale Fanelli
Se un tuo familiare ha ricevuto l'indennizzo della Legge 210/92, o se sospetti un contagio da trasfusione mai valutato sul piano risarcitorio, è opportuno verificare senza indugio la posizione, perché il tempo incide sul diritto. Anche gli eredi possono agire, sia per il danno subìto dal congiunto sia per quello proprio.
Hai bisogno di una valutazione del tuo caso? Contatta lo Studio Legale Fanelli a Trani tramite il form sul sito oppure scrivi a legalefanelli@libero.it per un primo orientamento. Analizzeremo insieme la documentazione e ti indicheremo, con chiarezza, i passi concreti da compiere.


